Normativa Didattica a distanza: le difficoltà
Trascriviamo integralmente la lettera di un genitore in relazione alle difficoltà legate all’uso massivo, ma necessario, della didattica a distanza senza un preciso quadro normativo che tuteli la salute degli studenti.
Data:
25 Ottobre 2020

Trascriviamo integralmente la lettera di un genitore in relazione alle difficoltà legate all’uso massivo, ma necessario, della didattica a distanza senza un preciso quadro normativo che tuteli la salute degli studenti.
In relazione all’adozione delle attività di didattica a distanza da parte di Codesto Istituto, si segnalano le seguenti criticità:
- l’eccessivo numero di ore di collegamento;
- al netto di tempi di collegamento, la mancanza di pause.
la normativa sull’argomento è purtroppo assente e poco chiara sull’argomento, e l’unica applicabile è quella legata al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, che peraltro appare di inadeguata applicazione in quanto:
- gli studenti sono in un periodo di crescita/sviluppo e le esigenze di salvaguardia psicofisica non possono essere considerate le stesse di soggetti adulti dediti ad attività lavorative ben precise.
- l’applicabilità della normativa sulle attività a videoterminale (art. 175 n. 81/2008) viene resa di difficile applicazione in quanto agli studenti è demandato di collegarsi a loro spese da apparecchiature in loro possesso, spesso (come nel caso di smartphone e tablet) non conformi alla normativa sotto riportata:
videoterminali
- alcune ricerche mediche evidenziano come l’utilizzo intensivo di dispositivi informatici non adeguati per attività lavorative (ma spesso necessari per la D.A.D.) abbiano ripercussioni sulla salute degli utilizzatori/studenti, già sottoposti a stress emotivi per le lezioni
didattica a distanza
Si rappresenta inoltre che la norma prevede che un uso intenso di videoterminali sia soggetto ad un’attività di sorveglianza sanitaria, che non viene erogata a livello scolastico ma è obbligatoria solo per l’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria è dovuta nei confronti del lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale (la norma dice: “per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all’art. 54, per tutta la settimana lavorativa”).
II controllo sanitario deve essere esercitato da un Medico Competente, ossia da un Medico che abbia i titoli previsti dall’art.2, comma 1 lett. d del D.Lgs. 626/94.
Sono previste: visite mediche preventive(prima dell’avviamento alla mansione); visite mediche periodiche.
Quadro normativo e criticità
1. Le pause
In relazione alla pausa richiesta di 15 minuti, la scelta di codesto istituto (garantire mezz’ora ogni due ore di lezione) appare adeguata. Si richiama l’attenzione – da parte del personale docente – di voler rispettare con fermezza tale orario in quanto indispensabile, e previsto per legge, per il riposo psico fisico dei soggetti interessati. Si chiede di prestare attenzione affinché eventuali tempi necessari al collegamento ed alla connessione non siano assorbiti dai tempi di pausa.
Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008), che non si applica solo ai lavoratori in senso stretto, ma anche agli allievi degli istituti di istruzione ed universitari (art. 2, comma 1, lett. a ), all’art. 175 impone venga effettuata una pausa di almeno quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Onde evitare che tale forma di tutela venga aggirata, precisa, poi, la norma che nei quindici minuti di pausa non sono compresi “i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro”. La violazione di tale disposizione comporta gravi sanzioni per il “datore di lavoro” (in questo caso la Scuola e chi la rappresenta).
Più in generale, e con particolare riferimento ai soli alunni, soccorre in aiuto anche lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, contenuto D.P.R. n. 249/1998. Esso prevede l’obbligo per la scuola di porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare, tra le altre cose, la salubrità e la sicurezza degli ambienti. Infatti essi debbono essere adeguati a tutti gli studenti.
Non vi è, quindi, dubbio che tra una lezione e l’altra ed, in generale, tra un’attività ed un’altra effettuate mediante apparecchi video debba esserci una congrua pausa, di almeno quindici minuti.
2. Le ore di lezione complessive
In relazione invece al numero di ore di lezione, possiamo segnalare un eccesso di ore di collegamento, pari allo stesso orario delle lezioni in presenza, eseguito virtualmente su strumenti informatici “di fortuna”, resi disponibili dallo studente, senza alcuna tutela psico fisica della salute psico-fisica :
Venendo al secondo quesito -qual è il numero di ore di lezione che si debbono obbligatoriamente svolgere- va detto che per espressa previsione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi sulla scorta del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese sull’intero territorio nazionale, “fatte salve le attività formative a distanza”.
Pur in mancanza di una disposizione che definisca cosa significhi “modalità di didattica a distanza” sappiamo, quindi, che essa non può coincidere con le ordinarie attività didattiche, sospese, ma rientra nel più generico ed elastico concetto di “attività formativa a distanza”.
Ciò vuol dire che nella didattica a distanza non risulta ripetibile in maniera speculare il modello della “lezione in presenza” e che, pertanto, non sembra potersi richiedere, né ai docenti né agli alunni, lo svolgimento di un numero di “videolezioni” pari a quelle che in via ordinaria si svolgono a scuola in base al quadro orario previsto dal piano triennale delle attività formative (PTOF). Il quale, ove praticato, determinerebbe un iper affaticamento degli alunni (oltre che dei docenti), vietato dalle stesse disposizioni poste a tutela della loro salute psico-fisica sopra richiamate.
Aggiungasi che non tutti i ragazzi sono in possesso della strumentazione atta a consentire l’accesso alle varie attività didattiche proposte (p.c., smartphone ed adeguata connessione internet). In molti casi lo svolgimento di attività in una “classe virtuale” risulta, quindi, materialmente impossibile o, comunque, possibile solo per un lasso di tempo circoscritto.
In questo quadro i docenti devono operare nel regime di “lavoro agile” ai sensi della legge n. 81/2017, nel quale non esiste un vincolo legato ad un minimo di ore lavorative da effettuare. Mentre rimane il limite della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivante dalla contrattazione collettiva.
In una situazione del genere, quindi, una replica del modello orario delle ordinarie lezioni in presenza appare errata e l’articolazione degli incontri virtuali con gli alunni è demandata alla discrezionalità ed alla libertà di insegnamento dei docenti. Ciò sulla scorta delle indicazioni dei Dirigenti Scolastici che organizzeranno il servizio secondo criteri razionali e di concreta sostenibilità per gli alunni.
Si rappresenta altresì che, come già indicato nella nota 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, la didattica a distanza deve poter sfruttare in maniera più ampia il tempo a disposizione, dedicandosi anche ad attività formative quali la visione di film o documentari, l’ascolto di musica, la lettura di libri, attività che nell’ultimo ciclo di d.a.d. dello scorso ottobre, è venuta a mancare.
...Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici…) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.
3. Concludendo:
Si richiede pertanto al personale di Codesto Istituto, al fine di migliorare la sostenibilità delle lezioni garantendo comunque un adeguato livello di apprendimento :
- di rimodulare l’orario scolastico aggiungendo una tolleranza/flessibilità di almeno 5 minuti tra le diverse ore di lezione, per assicurare che i tempi di collegamento informatico non vengano assorbiti dal periodo di pausa fissato per legge;
- l’applicazione della normativa sul “lavoro agile” che prevede, stante l’impossibilità di replicare integralmente l’orario scolastico, di evitare l’eccessivo carico di ore di collegamento continuativo a carico degli studenti, sostituendo alcune ore con attività didattica in differita (videolezioni registrate) che possono essere fruite dagli studenti anche nelle ore pomeridiane. Si ribadisce che la normativa vigente, non specifica per la D.A.D., non prevede in alcun modo che le ore di lezione a distanza devono nella sua interezza gli orari della didattica di presenza.
- infine, di non caricare di ulteriore lavoro didattico gli studenti nelle ore pomeridiane/serali, in quanto il tempo pomeridiano già disponibile viene utilizzato in parte per le attività in differita e per evitare che lo studente confinato in casa per l’intera giornata nello studio (mattina e pomeriggio) rendendo poco sostenibile l’intera attività didattica a lungo termine.
Si propone l’adozione dell’orario precedente della didattica a distanza consistente in nr. 04 ore di collegamento massimo quotidiano, con l’adozione di nr. 1 ora di lezione “in differita” nella quale lo studente ha libertà di scelta in merito all’orario di collegamento. In questo modo, a differenza delle pause più lunghe, lo studente ha maggior tempo da per il recupero di stress psicofisico legato ad un uso intenso di videoterminali “di fortuna”, la cui normativa è peraltro comunque riferita a soggetti adulti e non in periodo di crescita/sviluppo.
Nella speranza che le richieste espresse vengano prese in considerazione, auguriamo con sincera cordialità al Dirigente Scolastico ed all’intero corpo docente un grosso in bocca al lupo, auspicando che venga compreso come le enormi difficoltà nell’organizzazione dell’attività didattica 2020/2021 stanno mettendo in difficoltà la vita interpersonale degli studenti e l’attività familiare ad ogni livello e che la d.a.d., se fornita in maniera integrale con gli stessi ritmi di quella di presenza, risulti troppo stressante e difficilmente apprezzabile. I ragazzi, già vittime della difficile situazione sanitaria e sociale, si ritrovano ad essere “contenitori” che la didattica prova a riempire, goffamente e con poche regole, in maniera scoordinata e incoerente. Sta alla scuola riuscire ad essere baluardo per preparare i giovani di oggi a superare questo difficile momento storico preparandoli alle imprese di domani.
(fonte: Liberiamo.it)
Ultimo aggiornamento
25 Ottobre 2020, 14:38
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